mercoledì 27 aprile 2011

Capannone a Opera, in vendita

Capannone in zona strategica, vicinissimo tangenziali milanesi, di recente costruzione.
Capannone di 450 mq ca (altezza 5,4 mt ca) , soppalco di 110 mq ca, uffici di 100 mq ca, cortile di 420 mq ca. Cancellata in acciaio inox, riscaldamento gas e abbassa-aria nel magazzino, fankoil per la parte uffici. La scheda completa è visibile sul sito Re/Max cliccando qui: Capannone a Opera.

giovedì 14 aprile 2011

Massime sul certificato di agibilità



Ecco qualche estratto della Cassazione civile in merito al certificato di agibilità nelle compravendite di immobili.

Cass. civ. Sez. II, 27/11/2009, n. 25040
Nelle vendite immobiliari il certificato di agibilità è essenziale dal momento che viene in rilievo l'interesse dell'acquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto.
La mancanza del certificato di agibilità al momento della diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento del venditore che giustifica il rifiuto del compratore di procedere all'acquisto, né rileva la circostanza che nelle more della controversia il certificato sia stato regolarmente conseguito.
Pertanto, grava sempre sul venditore l'onere di attivarsi prima della stipula del rogito notarile; in quanto lo stesso avrebbe dovuto attivarsi in tutti i modi al fine di ottenere tempestivamente il documento essenziale alla esecuzione della compravendita.

Cass. civ. Sez. II, 27/11/2009, n. 25040
Nella vendita di beni immobili viene in rilievo l'interesse dell'acquirente ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto: conseguentemente, il requisito del certificato di agibilità è essenziale ai fini del legittimo godimento della cosa venduta e la mancanza di tale documento, al momento della diffida ad adempiere, costituisce grave inadempimento del venditore.

Cass. civ. Sez. II Sent., 27/11/2009, n. 25040
Nella vendita di immobili, la previsione secondo la quale l'immobile viene accettato "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova" non implica accettazione della mancanza del certificato di agibilità dell'immobile poiché la sola conoscenza del suo mancato rilascio al momento della stipulazione, non accompagnata da una espressa rinuncia al requisito dell'abitabilità, non vale ad escludere l'inadempimento del venditore.

Cass. civ. Sez. II, 18/10/2004, n. 20399
Il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come deve presiedere, negli intendimenti del legislatore, alla sua formazione e alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnare il contratto in ogni sua fase, concretandosi nel dovere di cooperazione e nell'obbligo di solidarietà e ponendosi come limite di ogni situazione negozialmente attribuita.

Cass. civ. Sez. II, 14/11/2002, n. 16024
In tema di preliminare di compravendita, l'eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile non può essere proposta qualora risulti che il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione (nella specie, in forza di una clausola secondo la quale non avrebbe potuto rifiutarsi di prendere in consegna il bene e di stipulare il rogito pur in difetto di detto certificato), e la mancanza del certificato non è di ostacolo alla stipulazione del definitivo.